Importante

    Laurea in Scienze Naturali

    …dopo vent’anni nulla sembra esser cambiato.

    Nel panorama accademico italiano, nel frattempo cambiato non poche volte, diverse altre lauree hanno goduto di privilegi inaspettati e probabilmente ingiustificati. Ad esempio Scienze Ambientali.

    I Laureati in Scienze Naturali, malgrado sia un corso di laurea tra i più antichi, non hanno avuto il riconoscimento dell’Ordine professionale. Io non so quanto questo sia importante oppure no. Ma in questa italietta di lobby, di corporazioni, di associazioni psudolegali o dichiaratamente mafiose, avere avuto un Albo, alla stregua dei Biologi, per esempio, forse sarebbe servito.

    Oggi la cosa non è più fattibile. L’Europa viaggia su un’altra strada. E le Associazioni non regolamentate hanno ora una buona change di essere riconosciute e finalmente avere e possedere una riconosciuta professionalità. L’AIN, l’Associazione naturalisti italiani, si muove su questa strada. E’ associata al Colap e ad altre Associazioni di Associazioni in ambito europeo.

    Sto seguendo un corso sulla certificazione enegetica degli edifici (vedi forum). E sull’argomento ho già scritto un post. Più tempo passa e più mi rendo conto che questa italietta non permette a nessuno, che non sia racchiuso nelle solite Classi masso-corporative, di emergere e farsi strada. Perciò si deve lottare e cercare di trovare spazio in mansioni e professioni che ancora non sono state mangiate dagli affamati Albi professionali.

    La LAN vuole, appunto, essere un punto di riferimento per questi colleghi Naturalisti che si trovano sperduti, alla costante ricerca di uno spazio professionale di crescita e di affermazione professionale.

    Chiedo a chiunque si senta partecipe a questo scopo di farsi sentire sul blog e sul forum della LAN.

Libri Gratis

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    Specchietto per le allodole 2

    Ma c’è qualcuno che ci casca?

    Questo sito offre addirittura una qualifica di ESPERTO AMBIENTALE CERTIFICATO. Certificato da chi? Ma dalla stessa aziendella che organizza i seminari (a MILANO!!!!) e che costano all’incirca 220 euro (più IVA). Una volta seguiti un certo numero di seminati (e quindi pagato all’incirca 800-1000 Euro/anno) eccoti promosso ESPERTO AMBIENTALE. Ma non semplice… CERTIFICATO.

    Ovviamente questa certificazione non serve a nulla, e come se non bastasse per rimare esperto certificato devi continuare a foraggiare la EcoNomos seguento minimo tre seminari all’anno… altrimenti ti desecertificano a esperto semplice… o espertucolo.

    Mi raccomando cari amici, state attenti a queste cose. A questa economia. E soprattutto a questa caparbia volontaà di voler a tutti i costi imprigionare una qualifica, una professione, un’attitudine in un Albo, Organismo, Cerchia, Lobby, Corporazione. Come se chi non è Tizio Tal dei Tali… come al solito non è un cazzo!!!

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    Aboliamo gli ordini!!

    In merito al precedente post, ecco cosa norma la Regione Toscana:

    Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73
    Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.
    Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, , del 31.12.2008
    Art. 1 - Finalità e oggetto della legge
    1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi
    fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131), definisce le
    modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di
    valorizzare ed incentivare l’innovazione delle attività professionali e di sostenere i diritti degli utenti.
    2. La presente legge, in particolare:
    a) istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni, quale sede di raccordo tra la
    Regione e le professioni;
    b) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei
    professionisti e degli utenti, promossa congiuntamente dalle professioni ordinistiche e dalle associazioni di
    professionisti prestatori d’opera intellettuale;
    c) istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all’accesso ed all’esercizio delle attività
    professionali, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.
    Art. 2 - Definizioni
    1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:
    a) per attività professionale, un’attività di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione
    prevalentemente intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;
    b) per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali
    che ne subordinano l’esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e
    all’iscrizione ad un albo o collegio;
    c) per associazione professionale di prestatore d’opera intellettuale, ogni professione diversa dalla lettera
    b) che abbia rilevanza economica e sociale;
    d) per utente di attività professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione
    professionale;
    e) per associazione sindacale datoriale, l’associazione sindacale che sottoscrive i contratti collettivi
    nazionali di lavoro.
    Art. 3 - Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione
    1. Al fine di favorire il raccordo tra la Giunta regionale e le professioni, è istituita la Commissione regionale
    dei soggetti professionali, di seguito denominata “commissione”, nominata dal Presidente della Giunta
    regionale.
    2. La commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni, con
    particolare riguardo:
    a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività
    professionali e degli utenti delle medesime;
    b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;
    c) ai processi di innovazione delle attività professionali.
    3. La commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri, salvo il presidente, possono essere confermati
    una sola volta; la commissione è composta da:
    a) l’assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede;
    b) un rappresentante regionale per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato
    riconosciuta e rappresentativa a livello regionale di una professione ordinistica o di professione associata
    di prestatori d’opera intellettuali.
    4. Oltre al presidente, il numero massimo dei membri della commissione è pari a quarantasette, di cui:
    a) ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni ordinistiche;
    b) ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni associate di prestatori d’opera intellettuali;
    c) tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni senza necessità di personalità giuridica ai fini
    della presenza in commissione.
    5. I soggetti espressione di professioni ordinistiche e di professioni associate di prestatori d’opera
    intellettuale, designano ciascuno un vicepresidente.
    6. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori al numero dei membri di cui al comma 4, al
    fine di assicurare un’equilibrata presenza delle diverse professioni, l’individuazione dei membri avviene sulla
    base dei seguenti criteri, considerati congiuntamente:
    a) rappresentatività anche numerica dell’associazione o della fondazione;
    b) rappresentanza regionale organizzata con presenza in almeno tre province toscane;
    c) rilevanza economico-sociale della professione rappresentata.
    Art. 4 - Organizzazione e funzionamento
    1. La commissione è costituita ed opera validamente con la partecipazione di almeno ventiquattro membri.
    2. La commissione è convocata dal presidente ogni due mesi o quando ne facciano richiesta almeno sette
    membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione; al fine di
    fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti
    nelle materie oggetto di discussione.
    3. Il presidente ed i due vicepresidenti provvedono all’organizzazione dei lavori, anche prevedendo sedute
    tematiche secondo le modalità definite dalla commissione.
    4. Per favorire l’incontro tra i prestatori dei servizi professionali e gli utenti delle attività professionali,
    almeno una volta l’anno alla riunione della commissione sono invitati i rappresentanti designati dal comitato
    regionale dei consumatori ed utenti di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in
    materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti). Possono essere invitati, qualora se ne determini la
    necessità, i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali, nonché i soggetti
    rappresentativi del mondo economico.
    5. I membri della commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.
    Art. 5 - Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato
    rappresentative di professionisti prestatori d’opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per
    la partecipazione alla commissione regionale
    1. Le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana, rappresentative di professionisti prestatori d’opera
    intellettuale, che non esercitano professioni disciplinate ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, possono
    chiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale in
    materia.
    2. Ai fini dell’eventuale partecipazione alla commissione regionale di cui all’articolo 3, la Giunta regionale
    verifica che i soggetti riconosciuti si impegnino:
    a) all’adozione di un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al
    programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;
    b) all’adozione di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti
    delle proprie qualifiche professionali;
    c) alla definizione di un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica
    e le sanzioni in caso di violazione;
    d) alla previsione di un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti
    relativamente all’adozione o meno dell’assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di
    adesione all’associazione;
    e) all’aggiornamento professionale annuale dei membri dell’associazione e alla sua realizzazione,
    mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima
    professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;
    f) al rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali.
    Art. 6 - Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato
    rappresentative di professioni ordinistiche che operano sul territorio regionale
    1. La Regione riconosce la personalità giuridica alle associazioni e fondazioni espressioni di professioni
    ordinistiche operanti in Toscana che ne facciano richiesta, ai sensi della normativa statale e regionale in
    materia.
    Art. 7 - Promozione delle attività professionali
    1. La Regione promuove le attività professionali favorendo la partecipazione dei professionisti per la rapida
    ed efficace attuazione delle politiche europee.
    2. La Regione mira a semplificare l’accesso dei cittadini e delle imprese ai fondi europei promuovendo la
    risoluzione delle eventuali controversie discendenti dall’attuazione delle politiche europee sia prevenendo la
    nascita del contenzioso attraverso il preventivo espletamento di specifiche procedure conciliative gratuite, sia
    attraverso la riduzione dei tempi e dei costi necessari alla risoluzione delle controversie attraverso l’utilizzo
    dell’arbitrato.
    3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita, presso la Giunta regionale, un’apposita sede per lo
    svolgimento dell’arbitrato e della conciliazione in relazione alle controversie discendenti dall’attuazione delle
    politiche europee tra soggetti od imprese richiedenti finanziamenti europei nelle quali l’amministrazione
    regionale o suoi soggetti dipendenti sono parte.
    4. Le procedure conciliative e quelle arbitrali sono volontarie e non comportano oneri per l’amministrazione
    regionale.
    5. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale valuta l’impatto delle attività
    promozionali di cui al presente articolo e trasmette una relazione illustrativa al Consiglio regionale.
    Art. 8 - Soggetto consortile multidisciplinare
    1. La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui
    partecipazione sia aperta a tutti i soggetti professionali interessati, con competenza multidisciplinare di
    iniziativa autonoma e congiunta delle associazioni di cui agli articoli 5 e 6, anche mediante organizzazioni di
    secondo livello, a servizio dei soggetti professionali.
    2. Il soggetto consortile multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore delle associazioni e
    fondazioni riconosciute e degli utenti, le seguenti attività formative, informative ed operative:
    a) servizi di agenzia formativa;
    b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di
    erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
    c) cooperazione con la Regione per l’aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali;
    d) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi
    professionali e gli utenti;
    e) diffusione, attraverso l’individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali
    adottate sul territorio regionale;
    f) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività
    disposti in materia di professioni dall’Unione europea.
    3. Ai fini dell’erogazione del contributo regionale, la Giunta regionale, mediante apposito bando, seleziona
    la proposta di costituzione del soggetto consortile multisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali
    inerenti i servizi di cui al comma 2 .
    4. La mancata costituzione del soggetto consortile multidisciplinare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore
    della presente legge per difetto di iniziativa dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6 , comporta l’assegnazione
    delle relative risorse al fondo di rotazione di cui all’articolo 9.
    Art. 9 - Interventi finanziari a favore dei professionisti. Istituzione di fondo regionale di rotazione per
    le professioni
    1. E’ costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani
    professionisti.
    2. In particolare, il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di garanzia per:
    a) prestiti d’onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle
    associazioni di professionisti prestatori d’opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni; il prestito è
    erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;
    b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei
    nuovi studi professionali, mediante:
    1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme
    previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;
    2) programmi per l’acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l’attività professionale, in
    coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell’informazione e
    della conoscenza;
    3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l’attività professionale.
    3. Il 50 per cento dell’ammontare del fondo è riservato ai prestiti d’onore di cui alla lettera a) del comma 2.
    4. Gli strumenti attuativi del piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della legge regionale
    26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
    istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definiscono il supporto regionale alle iniziative
    di formazione e aggiornamento per i professionisti.
    5. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
    della presente legge. Il regolamento di attuazione definisce, nel rispetto della normativa europea sui limiti
    degli aiuti di importanza minore “de minimis”, le modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per
    assicurare l’accesso delle donne al fondo.
    Art. 10 - Norma finanziaria
    1. Ai fini del finanziamento della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.400.000,00
    di cui euro 400.000,00 per il finanziamento del soggetto consortile multidisciplinare previsto all’articolo 8 cui
    si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base (UPB) 513 “Interventi per lo sviluppo economico e
    produttivo – Spese correnti” ed euro 1.000.000,00 per la costituzione del fondo regionale di rotazione di cui
    all’articolo 9 cui si fa fronte con le risorse della UPB 514 “Interventi per lo sviluppo economico e produttivo –
    Spese di investimento” del bilancio di previsione 2008.
    2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2008 è apportata la seguente
    variazione per competenza e cassa di uguale importo: anno 2008 in diminuzione: UPB 741 “Fondi – Spese
    correnti” per euro 400.000,00; in aumento: UPB 513 “Interventi per lo sviluppo economico e produttivo –
    Spese correnti”, per euro 400.000,00.
    Art. 11 - Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
    Regione Toscana.

    Siamo all’inizio?

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    La Rosuvastatina riduce il rischio di eventi tromboembolici

    Non so se possa essere veramente interessante o addirittura veritiero. Personalmente, in circa vent’anni di onorata informazione scientifica del farmaco, non ho mai visto uno studio che abbia dimostrato… niente! Cioè che non sia riuscito a dimostrare quello che voleva dimostrare! Tutti gli studi, multicentrici, multidimensionali, multicazzate, multitutto, sono sempre qualcosa di esageratamente prodigioso per tutta l’umanità. E ci sono schiere di dipendenti, pseudoprofessionisti, che andranno a sbandierarlo a destra e a manca…..

    In genere, quando viene pubblicato uno studio, qualsiasi, tanto sono tutti uguali, si assiste alla proiezione del solito film: l’Azienda che ha sponsorizzato lo studio afferma che non c’è mai stato nulla di simile, mentre le altre Aziende, che hanno in concorrenza una molecola della stessa famiglia, si affrettano a dire che non c’è nulla di nuovo.

    Nel mezzo, ci sono i soliti congressi, le sponsorizzazioni, i nostri grossi Clinici, che tuffandosi a copofitto nella bolgia… andranno gratis a New York.

    Info su quest’ultima cazzata qui.

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    Gallery

    Ecco un ottimo plugin: con il quale potete cerare una Galleria di immagini molto professionale e bella da vedere e da sfogliare. Da notare che le immagini devono essere hostate sul vostro spazio web.

    Siccome è un plugin molto bello, come dicevo, e molto completo (complesso?) ho deciso di aprire una discussione sul Forum di derivabile.net per postare di volta in volta particolarità e ostacoli risolti e superati.

    Gallery è in funzione su questo sito. Cliccare qui per la Gallery di Derivabile.net. In sidebar anche il relativo widget.

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    Vodafone… grazie!

    Che dire… tutto è bene ciò che finisce bene!

    Ovviamente mille ringraziamenti ai tecnici… Telecom!!!

    velocitaadslvodafone

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    Rilasciata Gloria per i sistemi X64

    Per chi fosse interessato a testare la Release Candidate di Mint 7 in versione 64 bit, è disponibile la ISO oppure il Torrent.
    È possibile segnalare problemi o bug nel forum internazionale in questo apposito thread, oppure in quello italiano.

    (Annuncio ufficiale.)

    (dal Blog di Mint-Italia, grazie a Dieguito)

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    Utilizzate LinuxMint, un Sistema Operativo Ubuntu based, libero e potente. facile e divertente. Bellissimo da vedere. Scaricatelo da qui e intallatelo immediatamente. Tutto ciò che vi serve lo trovate qui, la Comunità Italiana di Mint-Italia.
    Basta con gli Editori da quattro soldi che lucrano sul tuo lavoro intellettuale. Ma soprattutto basta alla tua avidità di cercar successo tramite questi mezzi. Lo sai benissimo che non si pubblica per merito ma per marketing. Quindi non spendere soldi inutilmente e non fidarti degli specchietti delle allodole: sii semplicemente tu stesso!! E se proprio ti piace scrivere e vuoi vederti pubblicato il tuo lavoro, allora approfitta dell'editoria libera: on demand, lulu.com, ecc.ecc. regala e vendi le quattro copie che decidi di acquistare: tutto qui. Tanto diversmente non cambierebbe nulla!!!
    Derivabile.net è sponsor ufficiale della GIANNETTA-srl Azienda leader nella produzione di Olio extravergine di Oliva, ottenuto da impianti all'avanguardia certificati DOP. L'olio dell'Olearia Giannetta è inserito nel progetto Olio d'Autore e nel programma Aprol. Sul sito è possibile acquistare online tutti i prodotti dell'Azienda a prezzi scontati. E' altresì possibile prenotare una visita guidata.

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    La cenetta tra amici

    Sapete tutto della mitica cenetta tra magistrati e Berlusconi? Si? E allora fatelo sapere anche a Francesco Amirante che siete incazzati neri.

    Cosa ci facevano a cena insieme un corruttore improcessabile, Silvio Berlusconi, il suo scagnozzo al Ministero della Giustizia nonché firmatario del Lodo, Angelino Alfano, un indagato per corruzione aggravata dal favoreggiamento a Cosa Nostra e presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato, Carlo Vizzini, il fedele sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai Servizi Segreti, Gianni Letta, e due componenti della Corte Costituzionale, Luigi Mazzella e Paolo Maria Napolitano, che il 6 ottobre saranno chiamati a pronunciarsi sulla costituzionalità della legge 128 del 2008, più nota come Lodo Alfano?I giudici Paolo Maria Napolitano e Luigi Mazzella hanno il dovere di non presentarsi all’udienza del 6 ottobre e di dimettersi dalla Consulta.

    Sul sito di Di Pietro è predisposto un form per inviare una mail. Fatelo.

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